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martedì 22 settembre 2009

Diritto internazionale penale

I.1. INTRODUZIONE. NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
I.1.1. L’ESIGENZA DI UN DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
Il diritto internazionale penale (dip) costituisce una formazione normativa piuttosto recente, la
cui enucleazione in termini espliciti data dalla fine del secondo conflitto mondiale. Le
esigenze a cui esso rinvia sono però antiche, come antica è l’aspirazione ad una giustizia e a
un diritto universali, a cui deve in qualche modo collegarsi la sanzione delle condotte che
offendono valori universalmente condivisi. Nessuno degli assunti da cui trae origine l’idea
di una giustizia universale può tuttavia essere dato per scontato. In primo luogo, l’esistenza
di valori universalmente condivisi non è un dato pacifico, ma piuttosto la posta in gioco di
una costante dialettica che trova momenti di consenso (ideologico o meramente pratico),
ma anche fasi in cui predominano radicali divergenze ideologiche o di strategia. Sulla stessa
opportunità di costruire un sistema normativo e magari anche giudiziario coerente e
unificato in dimensione globale, le opinioni e le prassi politiche sono diverse. La giustizia e
il diritto, per garantirsi l’effettività, devono radicarsi profondamente nella storia e
nell’identità di un gruppo umano particolare, e perciò non possono che essere coniugati in
forma pluralista, come valori diversificati nello spazio e nel tempo, irriducibili ad un sistema
unitario universale, se non al prezzo di trasformarsi in una metafisica puramente formale e
ineffettiva. Soprattutto, non è affatto inevitabile che la difesa e la promozione di tali valori
dinamicamente universali, una volta catturati in proposizioni giuridiche universalmente non
contrastate, si debba perseguire con gli strumenti del diritto penale. Quest’ultimo infatti ha
caratteri peculiari che solo in parte si attagliano alla struttura del diritto internazionale –
ovvero di un complesso di norme che aspiri ad applicarsi universalmente con una dose
accettabile di effettività. In effetti, la garanzia dei valori che fanno da base all’attuale assetto
della società internazionale – valori la cui identificazione, come abbiamo appena detto, non
è affatto pacifica – può essere perseguita attraverso una pluralità di strategie. Anche
rimanendo sul piano delle misure strettamente giuridiche, si sono sviluppati processi che
vanno dalla mera codificazione di principi genericamente affermati sul piano delle
consuetudini internazionali (anche la semplice conclusione di trattati bilaterali o
multilaterali che sanciscano l’operatività di certi principi, definendone in modo preciso il
contenuto, è di per sé un sostegno alla loro effettività), alla predisposizione di meccanismi
procedurali, più o meno penetranti e efficienti, di accertamento e sanzione della
responsabilità degli stati per violazione delle norme internazionali a presidio dei valori
universali.
La gradualità degli strumenti predisposti dall’ordinamento internazionale a garanzia dei principi
fondamentali della comunità degli stati può essere esemplificata con un riferimento ai meccanismi
di giustiziabilità internazionale dei diritti umani (i quali identificano una parte considerevole dei
valori universalmente posti alla base della convivenza internazionale). Con riferimento dunque ai
diritti umani internazionalmente riconosciuti, si possono indicare alcuni “gradi di giustiziabilità”, dal
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meno “garantista” per l’individuo a quello che lo protegge nella forma più diretta propria del diritto
penale:
1) giustiziabilità affidata ai meccanismi di autotutela degli stati (es.: protezione diplomatica del
cittadino all’estero);
2) giustiziabilità affidata a procedure interstatali ad hoc, talvolta affidate ad organi internazionali che
attuano forme di contraddittorio o anche di natura giurisdizionale (es.: meccanismi di ricorso stato
contro stato previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani o dal Patto internazionale sui
diritti civili e politici);
3) giustiziabilità affidata a procedure quasi-giurisdizionali attivabili da individui nei riguardi degli
stati (es.: comunicazioni individuali al Comitato sui diritti umani istituito dal Patto sui diritti civili e
politici, secondo la procedura introdotta dal Protocollo addizionale al Patto);
4) giustiziabilità affidata a procedure internazionali di tipo giurisdizionale attivabili da individui nei
riguardi degli stati (es.: procedura dei ricorsi individuali davanti alla Corte europea dei diritti umani o
alla Commissione e Corte americana dei diritti umani);
5) giustiziabilità attraverso gli strumenti del diritto penale internazionale che attivano la giurisdizione
penale degli stati (come nel caso per esempio della repressione svolta dai tribunali nazionali di
crimini di rilevanza internazionale – “internazionalmente imposti” e definiti nelle loro caratteristiche
essenziali in trattati internazionali – quali le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra o il delitto
di tortura);
6) giustiziabilità attraverso gli strumenti del diritto penale internazionale facenti capo a organi
giudiziari penali internazionali a esecuzione indiretta (es.: tribunali ad hoc, corte penale
internazionale) o diretta (ipotesi, quest’ultima, non ancora realizzatasi: si parla di esecuzione diretta
infatti quando non solo la fase dell’accertamento e della condanna penale ma anche quella
dell’esecuzione delle sentenze e degli altri ordini dell’autorità giudiziaria internazionale, compreso
per esempio l’arresto del ricercato, sono eseguiti da organi internazionali, senza doversi appoggiare
interamente ad autorità degli stati).
Il sistema delle Nazioni Unite è il maggiore e il più complesso dei regimi internazionali
finalizzati all’effettività e alla garanzia dei valori fondanti della società internazionale. Esso
si concentra sui doveri e diritti degli stati, ai quali sono rivolte le misure diplomatiche, di
dialogo costruttivo, raccomandatorie e sanzionatorie previste nello Statuto e da esso
derivate. Tra queste – sino alla novità dei due tribunali ad hoc del 1993 e 1994 per i crimini
commessi in ex Iugoslavia e in Ruanda, anticipate dall’adozione del “Principi di
Norimberga” nel 1950 – non compaiono misure di tipo penale. Queste sono dunque una
dimensione “speciale” dell’ordinamento giuridico internazionale, non una sua componente
indefettibile, come è nell’esperienza giuridica degli stati. Uno stato privo di diritto penale
appare oggi un’utopia (positiva o negativa, secondo i punti di vista: non è questa la sede per
approfondire l’argomento). Nel diritto internazionale pubblico, una branca dedicata al
diritto penale appare viceversa una novità recente, un’appendice “non necessaria” dal
punto di vista del “sistema”.
Lo sviluppo delle norme del diritto internazionale penale evidenzia, a mio avviso, una fase
di crisi – crisi di identità, di progettualità e anche di effettività – del diritto internazionale. Si
potrebbe affermare che la comunità internazionale ha preso atto delle crescenti difficoltà
che impediscono oggi di far funzionare in modo credibile i tradizionali presidi della legalità
internazionali imperniati sulla accountability degli stati, cioè sulla loro effettiva disponibilità e
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capacità di onorare gli impegni assunti in sede internazionale, specialmente laddove gli
impegni sono particolarmente seri e investono gli interessi generali e non momentanei di
una popolazione (si pensi all’ambito dei diritti umani, per esempio, o al tema dello sviluppo
umano o della pace). Di fronte a tale scacco, il diritto internazionale ha intrapreso una
strada nuova ed ambiziosa, invero una sorta di fuga in avanti, consistente nell’affiancare alla
responsabilità internazionale degli stati la responsabilità individuale penale degli individui.
Ciò naturalmente allo scopo di rafforzare il comando che promana dalla norma
internazionale, aggiungendo alla minaccia di sanzioni “politiche” – che colpiscono cioè lo
stato in quanto soggetto internazionale – anche delle sanzioni penali, cioè direttamente
applicabili a carico della persona che ha posto in essere direttamente o indirettamente la
violazione della legalità internazionale. La praticabilità di questa via potrà essere giudicata
solo nel medio-lungo periodo: le esperienze di Norimberga e Tokio e quelle dei tribunali ad
hoc per l’ex Iugoslavia e il Ruanda – per non parlare della Corte penale internazionale,
insediatasi solo nel 2003 – sono ancora troppo circoscritte per trarre conclusioni definitive.
Si può comunque segnalare che l’emergere del diritto internazionale penale rafforza una
certa tendenza a porre l’individuo al centro della funzione normativa internazionale, una
tendenza che indubbiamente contribuisce a modificare la struttura profonda del sistema
normativo internazionale, rendendolo sempre più omogeneo e permeabile ai sistemi
giuridici nazionali – e viceversa, aprendo questi ultimi a valori e interessi internazionalistici.
Questa considerazione dovrebbe orientare l’approccio alla questione – in buona misura
puramente terminologica – se la materia di cui trattiamo sia diritto internazionale penale o
diritto penale internazionale.
I.1.2. DIRITTO INTENAZIONALE PENALE O DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE?
Caracciolo I., Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale, ES, Napoli, 2000. Cassese A.,
International Criminal Law, Oxford University Press, 2002, pp. 3-42.
La repressione dei crimini in chiave internazionale può essere affrontata secondo due
prospettive. La prima assume come centrale il punto di vista dell’ordinamento statale e
descrive la materia che stiamo trattando come “diritto penale internazionale”, mentre una
seconda prospettiva dà maggiore rilievo alla prospettiva internazionalistica e
conseguentemente si presenta come “diritto internazionale penale”.
In effetti si tratta di due inquadramenti sistematici diversi e per certi versi contrapposti.
Sono tuttavia del’opinione che tra “diritto internazionale penale” e “diritto penale
internazionale” esista soltanto una differenza di accento e, come sopra detto, di prospettiva.
Gli argomenti da trattare sono infatti coincidenti, anche se cambia il peso attribuito ai vari
istituti. Muovendo dalle esigenze a dagli interessi anche pratici degli operatori giuridici
nazionali, si darà infatti la precedenza a materie quali: l’extraterritorialità delle norme penali
interne; il modo in cui norme penali nazionali o la giurisprudenza dei tribunali nazionali
integrano disposizioni non self-executing o norme di principio contenute in fonti
internazionali; oppure regole procedurali riguardanti la cooperazione giudiziaria (nella fase
delle indagini, del processo vero e proprio e dell’esecuzione della sentenza) tra due o più
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stati, o tra uno stato e un tribunale internazionale, con al primo posto la problematica
dell’estradizione. Se viceversa l’interesse è centrato sulle istituzioni internazionali e le
relative prassi, saranno in primo piano l’esame dei crimini di diritto internazionale;
l’interpretazione delle fonti internazionali di diritto penale; l’attività giudiziaria delle corti
internazionali; le norme istitutive e le regole di procedura dei tribunali internazionali, e così
via. Le differenze di prospettiva, se giustificano una distinzione tra trattazioni interniste
(generalmente condotte da penalisti) e internazionaliste (appannaggio di autori di diritto
internazionale pubblico), non mi pare implichino una duplicazione del campo disciplinare.
Esso è infatti intrinsecamente e inevitabilmente caratterizzato in senso interdisciplinare,
avendo in sé (almeno) due componenti: una di diritto penale e una di diritto internazionale.
La dottrina penalistica, che si è storicamente sviluppata in ambito nazionale o tutt’al più in
chiave comparatistica, si deve confrontare oggi anche con l’ordinamento internazionale e
con la dottrina internazionalistica evolutasi, negli ultimi decenni, nel senso della nuova
centralità della persona umana: come vedremo, nel diritto internazionale vigente l’individuo
rileva non solo in quanto vittima di reati e di altre violazioni (non penalmente rilevanti) del
diritto internazionale, oggetto di tutela giuridica e di misure di riparazione, ma anche come
autore di reati, oggetto della pretesa punitiva dell’ordinamento internazionale, e in qualità di
attivatore e promotore di misure internazionali di monitoraggio, di inchiesta e giudiziarie
miranti all’accertamento della responsabilità degli stati e, cosa che più ci interessa in questa
sede, all’accertamento e alla punizione di condotte individuali punibili secondo il diritto
internazionale come crimini. Nella dottrina del diritto internazionale tale nuova
dimensione, che investe la responsabilità penale dell’individuo, appare l’indispensabile
corollario del riconoscimento dei diritti individuali.
La dizione “diritto penale internazionale” è certamente quella più risalente e tradizionale
nella dottrina europea continentale.

La stessa materia, ma considerata da un punto di vista internazionalistico, viene qui
denominata diritto internazionale penale. Contrapporre diritto penale internazionale a
diritto internazionale penale può indubbiamente servire a sottolineare l’affermarsi di
problematiche propriamente penalistiche in un ambito, quello del diritto internazionale, dal
quale fino a pochi decenni ne erano assolutamente escluse. Ma, a ben guardare, i fenomeni
sociali e normativi a cui il “diritto internazionale penale” e il “diritto penale internazionale”
fanno riferimento sono esattamente gli stessi. Si tratta in sostanza della repressione di
crimini che presentano, dal punto di vista del fatto materiale o dal punto di vista della fonte
normativa che li prevede o che ne regola le procedure di accertamento e punizione,
elementi di internazionalità.
In effetti, sempre più spesso i giudici nazionali devono tenere in considerazione principi e norme sostanziali e
procedurali di diritto internazionale per dare applicazione alla normativa penale interna: si pensi alle
convenzioni in materia di estradizione, di cooperazione tra stati, nonché a quelle che offrono elementi decisivi
per l’identificazione della fattispecie penale da applicare. Certo, lo fanno seguendo le leggi e le tradizioni
giuridiche del singolo paese, ma ciò non basta ad isolare completamente l’operatore giuridico di uno stato
dalla necessità di rifarsi alle fonti internazionali. Queste, pur in un ordinamento giuridico come quello italiano,
che si basa sul principio di stretta legalità, sono riconosciute come “fonti mediate” a cui la legge nazionale fa
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rinvio per la determinazione di alcuni aspetti della fattispecie. Nella misura in cui i tribunali interni si attivano
per l’accertamento di crimini di rilevanza internazionale (crimini di guerra, crimine organizzato trasnazionale,
crimini contro l’umainà, ecc.), il peso di queste fonti extranazionali non può che aumentare. Dal canto suo, il
diritto internazionale penale, applicato dai giudici degli organi giudiziari internazionali, non può prescindere
dal fare riferimenti a leggi nazionali e alla giurisprudenza delle corti nazionali. Lo Statuto della Corte penale
internazionale richiama esplicitamente, tra le fonti ausiliarie, “i principi generali di diritto ricavati in base alla
normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che
avrebbero avuto giurisdizione sul crimine” (art. 21). I rapporti funzionalmente molto stretti tra giurisdizione
penale internazionale e sistemi giuridici nazionali implicati dalla necessità di cooperazione degli stati all’azione
repressiva internazionale e riconducibili, nel contesto dello Statuto della Corte penale internazionale, al
principio di complementarietà, rendono d’altro canto inevitabile per i giudici internazionali estendere le loro
conoscenze anche al campo del diritto penale degli stati.
I.1.3. DIMENSIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
Se dunque ci sembra poco fondata una rigida distinzione dogmatica tra diritto “penale
internazionale” e “internazionale penale”, essendo ambedue detinati a integrarsi
reciprocamente in quanto fonti mediate o ausiliarie l’uno dell’altro nella trattazione di
questioni penali che abiano elementi di internazionalità, è comunque utile riconoscere
l’esistenza, nella materia che d’ora in avanti qualificheremo convenzionalmente “diritto
internazionale penale” di vari livelli o dimensioni, che rispecchiano diverse connotazioni
con cui il crimine può presentarsi nel contesto sociale. Si possono dunque indicare i
seguenti tipi di diritto internazionale penale: 1
a) Diritto penale transnazionale, che include la normativa, sia internazionale sia interna,
riguardante attività criminose transfrontaliere o che comunque si sviluppano lungo le linee
di confine degli stati.
b) Diritto statale e interstatale della cooperazione penale. E’ un’area molto vasta è di grande
dinamismo. Essa comprende, tra l’altro, le norme di delimitazione della portata della legge
penale dello stato, compresi gli aspetti di extraterritorialità della giurisdizione nazionale;
regole per l’attribuzione di competenza tra giurisdizioni nazionali, nonché tra ordinamenti
interni e ordinamento internazionale; regole interne e accordi bilaterali o multilaterali
sull’estradizione, trattati di cooperazione giudiziaria internazionale in campo penalistico,
ecc. Rientrano dunque in questo ambito norme sia interne sia internazionali, anzi, questo è
il campo in cui si manifesta la compenetrazione più complessa e inestricabile tra norme
internazionali e interne, che si svolge all’insegna del principio di sussidiarietà. Le
disposizioni di diritto internazionale elaborate in questo campo sono, infatti, generalmente
non self-executing, specie se le norme pattizie in questione sono contenute in trattati
multilaterali. Questi infatti per lo più richiedono atti di implementazione da parte degli stati,
1 Per la classificazione che segue si è tratto spunto dal Report of the Workshop to Explore the Development of a
Common International Curriculum for Criminal Justice Policy, organized by the International Centre for Criminal
Reform and Criminal Justice Policy and the Max-Plank Institute for Foreign and International Criminal Law, held in
Vancouver, B.C. (Canada), April 5 - 8, 1994 (disponibile in Internet, al sito del World Justice Information Network:
www.wjin.net).
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che devono promulgare leggi, adottare regolamenti e attivare prassi conseguenti. Inoltre ciò
va fatto da parte del singolo paese di concerto con gli altri stati, poiché l’attuazione delle
norme internazionali sulla collaborazione in materia giudiziaria ad opera di un singolo paese
non ha nessun impatto se non è accompagnata da un’azione che coinvolga un certo
numero di stati.
c) Diritto interstatale penale sostanziale. Analogamente a quanto detto a proposito della
categoria appena descritta, che si occupa prevalentemente di materie procedurali o relative
alla pretesa punitiva dello stato come condizionata dalla compresenza di altri ordinamenti
statali, si può parlare di diritto interstatale penale sostanziale per indicare quelle norme
internazionali pattizie o consuetudinarie che proibiscono dei comportamenti e che però
solo in collegamento con altre norme, questa volta interne, acquisiscono i caratteri di
norme incriminatrici, cioè norme che individuano un delitto. In effetti, una norma penale
non può limitarsi a proibire una certa condotta (precetto, norma di comportamento, o
anche norma primaria): occorre che quella stessa norma, od altra cui è fatto rinvio,
stabilisca una sanzione (norma repressiva, sanzione, o secondaria). Ora, la “divisione del
lavoro” tra diritto internazionale e diritto interno è tale per cui, se il primo ricorre sempre
più spesso all’uso di dettare norme di comportamento che prevedono condotte non solo di
stati, ma anche di individui, il carattere pienamente “penale” di queste norme, cioè il loro
rientrare nel quadro del diritto internazionale penale, dipende dall’adozione da parte degli
stati di norme interne che perfezionano la norma internazionale primaria, si collegano ad
essa e ne fanno scaturire una norma penale completa, fatta di precetto e sanzione. Si tratta
di condotte la cui criminalizzazione è “internazionalmente imposta”, ma è attuata a livello
domestico e non direttamente dal diritto internazionale.
Per fare un esempio, la convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli inumani o
degradanti, dopo aver dato una definizione di cosa si intende per “tortura” (e non per “delitto di tortura”),
obbliga gli stati parti ad adottare “misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per
impedire che atti di tortura siano commessi […]” (art. 2) e a fare in modo che “tutti gli atti di tortura vengano
considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale […] passibili di pene adeguate […]” (art. 4).
L’incriminazione della tortura nasce pertanto dal combinato disposto della norma internazionale (che pone
l’obbligo di adattamento allo stato e fissa il precetto, ossia determina il contenuto del comportamento
proibito) e della norma interna che deve esplicitare il carattere criminale del comportamento collegandovi una
pena. S’intende che se lo stato omette di integrare la norma primaria internazionale con una propria norma
incriminatice, vanifica l’evidente intento della norma internazionale, che consiste appunto nel fare in modo
che quel suo precetto sia corredato da una sanzione. Oltre a commettre un illecito internazionale, dunque,
mancando di adempiere all’obbligo assunto con la ratifica del trattato, lo stato inadempiente indebolisce la
portata della norma internazionale anche vis-à-vis i destinatari indiretti delle sue disposizioni, ossia gli individui
che si rendano autori della condotta proibita (o che la tollerano, o non la contrastano adeguatamente, ecc.).
d) Diritto penale sovranazionale. Con tale dizione ci si riferisce in questa sede a norme o
principi di diritto internazionale (pattizio o consuetudinario) che non si limitano a
predisporre le cose perché gli stati adottino norme penali interne coerenti e omogenee con
il precetto internazionale, ma provvedono esse stesse a criminalizzare la condotta
individuata. Si tratta insomma di norme che creano dei veri e propri crimini di diritto
internazionale, anche se attraverso modalità che non coincidono in tutto e per tutto con
quelle generalmente seguite nel diritto statale (per es., come vedremo, possono non stabilire
esplicitamente la sanzione da irrogare). La qualifica di “sovranazionale” serve a sottolineare
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la circostanza che la loro violazione ad opera di un individuo è un crimine
indipendentemente da fatto che uno o più stati lo preveda come tale. La punizione inflitta
al reo non è esercizio di dello jus puniendi di uno stato, ma diretta espressione “sovrana”
della comunità internazionale che ha emanato quella norma, di una potestà dunque
sovranazionale. Così, le norme internazionali sul genocidio, oltre a descriverne la
fattispecie, lo qualificano esplicitamente come “crimine di diritto internazionale”, e non
solamente come una condotta che gli stati dovrebbero inserire come delitto nella loro legge
penale. Rientrano in questa categoria anche i vari programmi, le agenzie, le istituzioni
giudiziarie, le strutture intergovernative e nongovernative che concorrono all’applicazione
del diritto sostanziale.
La dimensione privilegiata in questo corso è senz’altro quest’ultima, quella che abbiamo
chiamato sovranazionale. Tuttavia, per trattarne in modo adeguato, sarà necessario fare
riferimento a più riprese anche ad istituti del diritto penale degli stati e a normative di
diritto interstatale. La classificazione indicata evidenzia tuttavia come la materia penalistica
internazionale sia da collocare su un piano che non è quello classico dei rapporti interstatali,
venendo continuamente a confliggere e a compenetrarsi con quello degli ordinamenti
domestici.
Come sempre più frequentemente accade, le norme internazionalmente prodotte operano in uno
scenario che non è più abitato soltanto da soggetti statuali, ma appare frequentato da soggetti
‘nuovi’, che sono da un lato il prodotto della internazionalizzazione ‘verso l’alto’ delle istanze
politiche degli stati (organizzazioni internazionali formalizzate o semplici regimi internazionali),
dall’altro il risultato della “autonomizzazione” di centri di potere sub-statali, tradizionalmente
concepiti come interamente inglobati nella sfera di sovranità dello stato. Negli anni recenti si sono
infatti moltiplicati i casi di organi interni alle amministrazioni pubbliche che sviluppano una
dimensione operativa e di rule-making (regolamentazione tecnica, soft law, ecc.) fortemente
internazionale o “globale”: banche centrali, authorities indipendenti, istituti di ricerca scientifica, unità
territoriali federate o semplici regioni, nonché istituzioni giudiziarie, quali espressioni di un “potere”
dello stato capace di autonomia rispetto all’esecutivo. Inoltre, anche settori estranei alle
amministrazioni dello stato e direttamente espressione di società civile svolgono un ruolo crescente
di elaborazione normativa (imprese transnazionali, associazioni e organizzazioni nongovernative), in
un quadro che, nell'interpretazione di alcuni teorici, sembra orientato verso un nuovo pluralismo
giuridico2.
La necessità per gli stati di cooperare sempre più strettamente su vari fronti, compreso
quello della giustizia penale e della repressione del crimine, operando attraverso processi e
agenzie dotati di una relativa autonomia rispetto al monolitismo governativo, sta facendo
crescere una dimensione del diritto internazionale che tende ad integrare nel discorso
internazionalistico elementi che confliggono con la sua classica impostazione
intergovernativa, ma che nondimeno sono avvertiti come inevitabili adattamenti ad un
nuovo e più moderno assetto della sovranità3. In particolare, la formazione di
2 Si rinvia alle ben note riflessioni sviluppate tra l’altro in G. Teubner (ed.), Global Law Without a State, Brookfield –
Singapore – Sydney, Dartmouth, 1997. V. anche nota successiva.
3 Cfr. K. Jayasuriya, Globalization, Law, and Transformation of the Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance, in
“Global Legal Studies Journal”, 6 1999, pp. 425 ss.: “Sovereignty is reconfigured in the sense that it is no longer exercised
within a monistic legal and decision making structure; instead, it is parceled and diffused across a range of governmental
and nongovernmental authorities. Here, the constitutional principle of subsidiarity is the appropriate constitutional
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un’importante classe di giudici e di “pratici” impegnati in corti internazionali e intenti a
sviluppare una genuina giurisprudenza “sovranazionale” su importati materie, comprese
quelle penalistiche, ha reso via via plausibile la nozione di diritto penale internazionale in
senso sovranazionale.
A nostro giudizio è dunque la progressiva compenetrazione tra ordinamento internazionale
e ordinamenti interni4 a giustificare l’estensione al campo internazionale della terminologia
penalistica. La creazione di tribunali genuinamente internazionali e lo sviluppo della loro
giurisprudenza, ha fornito il decisivo impulso all’affermarsi del diritto internazionale penale.
D’altro canto, le regole internazionali istitutive della giurisdizione penale internazionale e
che ne definiscono la procedura, così come la giurisprudenza di tali corti, sono
necessariamente e ampiamente debitrici nei confronti del modello statale5. Il rapporto
comunque non è inevitabilmente a senso unico, dall’originario ambito statale a quello
internazionale: ben si possono infatti dare circostanze in cui sistemi e corti nazionali
recepiscono modelli normativi o di ragionamento giudiziario elaborati in sede
internazionale. Questa è una prassi ormai pacificamente affermata in vari settori, tra cui in
particolare quello dei diritti umani, al di là degli adempimenti correlati all’obbligo di dare
concreta esecuzione agli impegni internazionalmente contratti.

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